A fronte della richiesta di un candidato appartenente alle categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio, risultato idoneo ad un concorso pubblico, che rivendichi il proprio peculiare status soggettivo, l’Amministrazione è tenuta ad assumerlo, ove si verifichi la triplice condizione dell’essere la stessa deficitaria delle specifiche quote obbligatorie ex lege, calcolate con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti in dotazione organica, della disponibilità di altri posti di analogo profilo (id est, della non unicità di quello messo a concorso), nonché della assenza di limiti all’assunzione nell’anno di riferimento (1).
La unicità del posto messo a concorso quale condizione ostativa all’utilizzo della graduatoria di concorso per l’assunzione di categorie di aventi diritto al collocamento obbligatorio deve essere desunta dalla dotazione organica complessivamente intesa, e non dalle scelte nominalistiche del bando di concorso (2).
Cons. St., sez. II, 25 gennaio 2022, n. 524 – Pres. Cirillo, Est. Manzione
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15 Marzo 2025