Il punto centrale della pronuncia è la non applicabilità automatica e diretta delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 o precedenti) alle procedure di affidamento delle concessioni balneari.
Tali concessioni non sono assimilabili alle categorie tradizionali di appalti pubblici o concessioni di servizi stricto sensu (in senso stretto), così come definite dal Codice.
Il TAR le riconduce, invece, alla nozione di “autorizzazioni di servizi” ai sensi dell’Art. 12 della Direttiva europea 2006/123/CE (la Direttiva Servizi).
La Prevalenza dei Principi Eurounitari
Sebbene non si applichi la disciplina nazionale di dettaglio del Codice dei contratti, la selezione del concessionario non può avvenire in modo arbitrario.
La procedura di affidamento deve essere obbligatoriamente retta dai principi fondamentali di derivazione eurounitaria, garantendo la piena concorrenza e l’imparzialità.
I principi cardine che devono guidare la selezione sono:
- Parità di Trattamento: Garantire che tutti gli operatori economici in posizione analoga siano trattati in modo identico.
- Non Discriminazione: Evitare trattamenti preferenziali o penalizzanti basati su elementi non pertinenti.
- Trasparenza: Assicurare la massima pubblicità e chiarezza delle procedure di gara e dei criteri di selezione.
- Proporzionalità: I requisiti richiesti e le misure adottate devono essere adeguati e necessari rispetto all’obiettivo perseguito.
Conclusioni
In sintesi, la sentenza ribadisce l’orientamento secondo cui, pur non essendo formalmente “appalti” o “concessioni” nel senso del Codice, le concessioni demaniali marittime costituiscono un’assegnazione di risorsa scarsa che impone la selezione tramite procedure competitive e imparziali, ispirate ai principi del diritto UE.
TAR Veneto, sez. I, 24.11.2025 n. 2148