Con la sentenza n. 113/2026, il TAR Liguria ha respinto i ricorsi di tre stabilimenti balneari del genovese, confermando un orientamento ormai consolidato: le proroghe legislative generalizzate non possono derogare all’obbligo di evidenza pubblica.
Il richiamo alle “Sentenze Gemelle” e alla Direttiva Bolkestein
I giudici liguri hanno fondato la decisione sui principi espressi dalle storiche sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17 e 18 del 2021). Secondo tale orientamento, recepito dalla Legge n. 118/2022, le concessioni hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023.
La motivazione risiede nella natura stessa delle concessioni demaniali che, per il diritto eurounitario, rientrano tra le “autorizzazioni” disciplinate dalla Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein).
L’articolo 12 della direttiva impone che, qualora il numero di autorizzazioni sia limitato per scarsità di risorse naturali, il rilascio debba avvenire tramite procedure di selezione imparziali e trasparenti.
Cronistoria di un conflitto normativo (2008-2024)
La vicenda è caratterizzata da un lungo braccio di ferro tra Roma e Bruxelles:
- 2008-2012: L’Italia tenta plurime proroghe (prima al 2020, poi al 2033).
- 2016: La Corte di Giustizia UE dichiara illegittimi i rinnovi automatici, sottolineando il contrasto con l’art. 49 del TFUE in presenza di interesse transfrontaliero.
- 2020-2021: La Commissione Europea avvia una procedura di infrazione. Il Consiglio di Stato interviene fissando il termine perentorio al 31.12.2023 per l’indizione dei bandi.
- 2024: Con le sentenze n. 4479, 4480 e 4481, il Consiglio di Stato ribadisce l’obbligo di disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con il diritto UE.
| Anno | Provvedimento | Effetto |
| 2010 | Legge 25/2010 | Proroga al 2020 |
| 2018 | Legge 145/2018 | Proroga al 2033 |
| 2021 | Ad. Plenaria CdS | Scadenza fissata al 31.12.2023 |
| 2024 | D.L. 131/2024 | Riordino e proroga tecnica al 30.09.2027 |
Il nodo del D.L. 131/2024 e il rischio “effetto domino”
Nonostante il recente Decreto di riordino n. 131/2024 abbia tentato di spostare il termine al 30 settembre 2027 per consentire la programmazione delle gare, il TAR Liguria ha sollevato un monito importante.
L’illegittimità scatta quando la proroga non è finalizzata a gestire un’impossibilità oggettiva di concludere una gara già avviata, ma serve solo a differire ulteriormente un momento “futuro e incerto”.
Conclusioni: la responsabilità dei Comuni
La sentenza chiarisce che le amministrazioni comunali non possono più restare inerti. Senza una programmazione concreta o l’avvio formale delle procedure di gara, le proroghe tecniche concesse “al buio” rischiano l’annullamento sistematico.
Per i Comuni, la via dell’evidenza pubblica non è più un’opzione, ma l’unico strumento per garantire la certezza del diritto e la continuità dei servizi turistici.