Nel caso di successione di appalti, non v’è alcun obbligo di corrispondere al personale adibito lo stesso trattamento economico (e il relativo Ccnl) garantito nel precedente affidamento, e ciò anche quando società uscente e subentrante coincidano.
Così ha deciso il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con ordinanza del 16/11/2022. Un’impresa attiva nel facility management, di gara in gara, da 20 anni vince un appalto (pubblico) con il quale si aggiudica il servizio di guardiania di interi lotti dell’Università degli studi di Bari. Da sempre, la società applica il Ccnl Multiservizi., Le stesse Cigl, Cisl e Uil nel tempo si sono convinte a sottoscrivere accordi di settore (Assiv e Safi, per i servizi fiduciari e la guardiania) recanti remunerazioni più basse.
Nel 2019, l’Università indice una nuova gara. Il bando non indica più il Ccnl da applicare, lasciando le imprese libere di individuarne uno meno oneroso. L’azienda uscente, per accrescere le sue chance di ottenere l’appalto, deve calibrare l’offerta sul Ccnl Assiv, sostituendo il Multiservizi. E così fa. Sindacati e lavoratori insorgono. Poi, con due sigle su tre (Filcams Cgil, Fisascat Cisl) si trova un accordo: ai dipendenti si applica il Multiservizi e la retribuzione conseguente, a fronte di una conciliazione con cui rinunciano ad ogni altra pretesa. Altri lavoratori promuovono però ricorso ex art. 700 cpc, chiedendo l’applicazione del Ccnl Multiservizi.
L’ordinanza lo rigetta. Il giudice ha ritenuto provata l’assenza di continuità nell’affidamento: il nuovo appalto è regolato da nuova lex specialis, e non v’è alcuna disposizione che imponga l’applicazione di stipendi e Ccnl del precedente affidamento. Non sussiste poi alcuna discriminazione nei confronti dei ricorrenti e per quanto riguarda il periculum, il giudice ne dichiara l’insussistenza, atteso il difetto di prova circa pregiudizi asseritamente sofferti in ragione della riduzione retributiva.