La Legge 24 aprile 2025, n. 60, ha definitivamente convertito in legge il Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, noto come “Decreto Bollette”, introducendo significative modifiche volte a promuovere e semplificare la costituzione e l’operatività delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Le nuove disposizioni ampliano la gamma dei soggetti che possono aderire alle CER e consentono l’accesso agli incentivi anche per impianti entrati in funzione antecedentemente alla formale costituzione della comunità, a determinate condizioni.
Estensione dei soggetti ammissibili alle CER (Art. 1-bis della Legge n. 60/2025)
L’articolo 1-bis della Legge n. 60/2025 interviene sull’articolo 31, comma 1, del Dlgs. n. 199/2021, ampliando in modo significativo l’elenco dei soggetti che possono diventare soci o membri di una CER. La nuova formulazione include ora espressamente:
- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)
- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
- Consorzi di bonifica
- Enti e Organismi di ricerca e formazione
- Enti religiosi
- Enti del Terzo Settore e Associazioni di protezione ambientale
- Le Amministrazioni locali individuate dall’ISTAT
Un’ulteriore novità di rilievo è la possibilità per soggetti non situati nello stesso Comune in cui si trovano gli impianti di produzione energetica della comunità di partecipare alla CER. Tuttavia, la legge specifica che l’esercizio dei poteri di controllo rimane in capo ai soggetti ammissibili (elencati al punto b) situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di energia.
Ammissione agli incentivi per impianti pre-esistenti (Art. 1-ter della Legge n. 60/2025)
L’articolo 1-ter introduce una disposizione importante per gli impianti progettati e costruiti specificamente per essere integrati in una CER, ma entrati in esercizio prima della sua formale costituzione. Tali impianti potranno ora accedere agli incentivi previsti per le CER a condizione che:
- Siano stati realizzati entro 150 giorni dalla data di acquisto di efficacia del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 414/2023 (ovvero tra l’8 febbraio 2024 e l’8 luglio 2024).
- Sia fornita documentazione comprovante che l’impianto è stato realizzato con la specifica finalità di essere inserito in una configurazione di comunità energetica rinnovabile.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), su proposta del Gestore dei servizi energetici (GSE), dovrà aggiornare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le regole operative relative all’accesso agli incentivi per questi impianti.
Un impulso significativo per la diffusione delle CER
Le modifiche introdotte con la conversione in legge del “Decreto Bollette” rappresentano un passo avanti significativo per la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia. L’ampliamento dei soggetti ammissibili facilita la creazione di CER più inclusive e diversificate, mentre la possibilità di includere impianti entrati in esercizio in un periodo transitorio rimuove un potenziale ostacolo alla loro adesione. Resta ora fondamentale l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE per dare piena attuazione a queste nuove disposizioni e massimizzare il loro impatto positivo sulla transizione energetica del Paese.