Il Tar Catania con la sentenza n. 1617/2021, ha stabilito che la mozione di sfiducia al sindaco, adottata dal consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti «caratterizzati da un’elevatissima discrezionalità».
La motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del primo rispetto al programma in base al quale è stato eletto o a inadempienze di tipo giuridico-amministrativo.
Si è ritenuto che la mozione è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti.
L’espressa previsione dell’obbligo di motivazione non rappresenta una mera clausola di stile riproduttiva del generale disposto dell’articolo 3 della legge 241/1990, ma impone un’adeguata esplicitazione delle ragioni a sostegno della mozione.
Tar Catania, sentenza n. 1617/2021