Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4196/2025, ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di composizione delle commissioni di gara, stabilendo che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono riferirsi ad aree tematiche omogenee al contratto, e non necessariamente alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.
Questa decisione ribalta un precedente orientamento che tendeva a richiedere una specializzazione molto stringente.
Il Contenzioso: Asili Nido e Scuole d’Infanzia sotto la Lente
La vicenda ha avuto origine da una gara d’appalto per la gestione dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido e della scuola dell’infanzia comunale. A seguito dell’esito della gara, la stazione appaltante si è trovata a impugnare una sentenza di primo grado che aveva ritenuto illegittimamente composta la commissione di gara. Il TAR aveva infatti sostenuto che, pur in presenza di competenze generali, mancava una prevalente expertise in ambiti specifici come la psicologia, la pedagogia e la pediatria, ritenuti essenziali per il settore in questione.
La Decisione del Consiglio di Stato: Prevale l’Omogeneità Tematica
Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’amministrazione, ribaltando le conclusioni del TAR. I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato come il TAR, valorizzando il disciplinare di gara, avesse erroneamente considerato il settore della scuola dell’infanzia e degli asili nido come un ambito così specifico da non poter essere assimilato ad altri livelli di istruzione.
Diversamente, il giudice d’appello ha stabilito che la pedagogia e la didattica costituiscono discipline di carattere generale e, pertanto, assurgono a materie omogenee rispetto alla gara in esame. A sostegno di questa tesi, il Consiglio di Stato ha citato anche l’articolo 93, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, il quale condiziona il tipo e il livello di esperienza richiesto ai commissari al solo settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, non a specificità estreme.
L’Esperienza Generale in Ambito Didattico è Sufficiente
Dalle premesse, il giudice ha ritenuto che la competenza di uno dei commissari, che vantava un periodo di docenza nella scuola secondaria (anche come insegnante di sostegno) e uno specifico percorso formativo in un anno accademico, fosse pienamente valida. Si legge nella sentenza che l’esperienza didattica concreta, “sebbene non nella scuola di infanzia o negli asili nido, rileva, difatti, quale esperienza in area tematica omogenea a quella di gara”. Questo vale indipendentemente dal fatto che tale esperienza si aggiunga ad ulteriori specializzazioni del commissario e che non sia quella prevalente nella sua carriera professionale.
In sintesi, il Consiglio di Stato ha concluso che le esperienze nel campo più generale dell’istruzione dei commissari garantiscono la legittima composizione della commissione. La sentenza chiarisce che la legittimità della commissione “non condiziona l’esperienza richiesta ai commissari allo specifico contenuto del disciplinare di gara, ma solo al settore di gara”.