L’ACCESSO AGLI ATTI NON PUÒ ESSERE NEGATO IN VIRTÙ DI ACCORDI DI RISERVATEZZA TRA PRIVATI

COMPENSI ACCESSORI E LIMITI DEL FONDO: LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO FA LA SINTESI

In alcune recenti deliberazioni di questa Sezione erano state illustrate le deroghe che il legislatore ha espressamente previsto con riferimento al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, con indicazione dei presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile, al fine dell’esclusione dal predetto limite:

  • compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o individuabile, che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire all’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (Sezioni riunite, Delib. n. 51/CONTR del 2011);
  • economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. n. 98 del 2011 (Sezione delle autonomie, Delib. n. 2/SEZAUT/2013/QMIG);
  • entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio (Sezione delle autonomie, Delib. n. 26/QMIG del 2014);
  • compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), in conformità con l’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato, al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza (Sezione delle autonomie, Delib. n. 20/QMIG del 2017);
  • più in generale, al verificarsi delle seguenti condizioni: le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; l’ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l’effettiva capienza delle somme disponibili prima di poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi (Sezione delle autonomie, Delib. n. 23/QMIG del 2017, con riferimento all’utilizzo del contributo dell’AGCOM per il finanziamento del trattamento accessorio del personale adibito all’esercizio delle funzioni da esso delegate).

La Sezione ritiene che, anche nell’ipotesi considerata, possa applicarsi quanto affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 23/QMIG/2017, in presenza dei presupposti nella stessa indicati, in considerazione della provenienza totalmente esterna delle risorse trasferite all’Ente, pari al trattamento accessorio del personale provinciale riassorbito nei ruoli regionali e poi distaccato presso l’Ente medesimo.

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

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