Chiarimenti sull’affidamento di incarichi di revisore a soggetti già in quiescenza da parte degli enti locali.
Un Ordine territoriale ha chiesto al Consiglio Nazionale dei Commercialisti se, alla luce del divieto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sia consentito attribuire a soggetti in quiescenza i seguenti incarichi remunerati:
- Revisore di società soggette a controllo pubblico locale;
- Membro del collegio sindacale in società pubbliche locali;
- Revisore dei conti negli enti (pubblici) locali.
Il divieto:
La normativa vieta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’Istat), di attribuire determinati incarichi retribuiti a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.
Il divieto riguarda gli incarichi di studio e di consulenza, gli incarichi dirigenziali o direttivi e le cariche in organi di governo; tali incarichi sono consentiti solo se conferiti a titolo gratuito.
Il parere del CNDCEC:
Il CNDCEC, con il Pronto Ordine in commento, ritiene che il divieto in esame:
- Trovi applicazione nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società a controllo pubblico (ad esempio, componente del collegio sindacale della società in pubblico controllo con o senza funzione di revisione dei conti);
- Non trovi applicazione nel caso in cui il revisore sia un soggetto esterno alla società a pubblico controllo, in quanto la norma fa riferimento agli organi di amministrazione e di controllo delle suddette società, ma non anche al soggetto esterno incaricato della revisione;
- Non trovi applicazione nei confronti degli organi di controllo degli enti locali, stante il riferimento alle sole società in controllo pubblico.
Il documento del CNDCEC evidenzia, infine, che il divieto in argomento non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data del 14 luglio 2024 che proseguano la loro attività professionale.
Viene chiarito che gli enti locali possono affidare incarichi di revisore a soggetti già in quiescenza solo se questi sono esterni alla società a pubblico controllo e non rivestono la carica di componente degli organi di controllo degli enti locali.