La giustizia amministrativa ha chiarito un punto cruciale del nuovo Codice dei contratti pubblici, riguardante i termini per l’accesso agli atti e l’impugnazione delle gare d’appalto.
La nuova norma (Art. 36, comma 1) ha l’obiettivo di accelerare i tempi rendendo disponibili i verbali di gara e l’offerta dell’aggiudicatario a tutti i candidati in modo immediato.
Tuttavia, questa finalità ha sollevato dubbi sui termini per ricorrere in giudizio.
L’onere di Ricorso e la Certezza del Diritto
Il Collegio ha respinto l’ipotesi che la nuova disposizione possa allungare il termine per l’impugnazione, che al contrario dovrebbe mantenere la sua certezza.
Il termine per presentare l’istanza di accesso agli atti deve essere compatibile con la finalità acceleratoria della norma.
Si è ritenuto incongruo che l’impugnazione dipenda dall’inerzia dell’amministrazione o dell’operatore economico, rendendo il termine non più certo, ma variabile.
Le tre ipotesi di soluzione e la scelta della continuità
Sono state prese in considerazione tre possibili soluzioni per l’onere di presentare l’istanza di accesso agli atti al fine di ottenere una dilazione del termine per impugnare:
- Istanza immediata: si richiederebbe all’operatore di presentare l’istanza di accesso non appena ricevuta la comunicazione dell’aggiudicazione, senza alcuna dilazione dei 30 giorni per l’impugnazione. Questa soluzione è stata considerata eccessivamente compressiva dei tempi per il ricorrente.
- Istanza entro 30 giorni: l’operatore avrebbe 30 giorni per presentare l’istanza di accesso, basandosi sull’ordinario termine per la risposta dell’amministrazione. Questa opzione è stata scartata perché allungherebbe l’iter, in contrasto con lo spirito acceleratorio della nuova normativa.
- Istanza entro 15 giorni: si manterrebbe la regola già consolidata sotto il precedente codice dei contratti pubblici.
Il Collegio ha deciso di optare per la terza soluzione, ritenuta la più idonea.
Principio applicabile e la dilazione dei termini
La scelta di mantenere il termine di 15 giorni per la presentazione dell’istanza di accesso è motivata dall’esigenza di dare continuità al diritto vivente e di assicurare stabilità e certezza nei rapporti giuridici in una materia delicata.
Di conseguenza, il principio già affermato con il d.lgs. 50/2016 rimane valido anche con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023.
Per beneficiare di una dilazione del termine di impugnazione, l’operatore economico che intende proporre ricorso deve presentare l’istanza di accesso agli atti entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
Questo orientamento è stato già confermato da diverse sentenze, tra cui quelle del TAR Lombardia, TAR Lazio e TAR Campania.