Una recente pronuncia del TAR Brescia (sentenza n. 1014/2025) ha chiarito in modo netto la distinzione tra la CILA e la SCIA in ambito edilizio, soprattutto per quanto riguarda la sfera di intervento e i poteri di controllo esercitabili dal Comune.
Pur essendo entrambi atti prodotti da privati che producono effetti giuridici, CILA e SCIA operano su piani normativi distinti, riflettendo una precisa volontà di liberalizzazione da parte del legislatore:
- SCIA: La segnalazione sostituisce un’autorizzazione formale (art. 20, L. 241/1990). Questa sostituzione è bilanciata da un controllo a posteriori sistematico che consente all’Amministrazione di esercitare i poteri inibitori e di autotutela previsti dall’articolo 19 della Legge n. 241/1990.
- CILA: La comunicazione risponde a una finalità di liberalizzazione ancora più marcata e ha una funzione prevalentemente informativa sull’avvio di lavori a limitato impatto sul territorio.
I Limiti ai Poteri Comunali sulla CILA
Il nucleo della sentenza del TAR Brescia risiede nel diniego del potere inibitorio del Comune sulla CILA.
Nel caso specifico, l’Amministrazione aveva sospeso i lavori di un privato dopo aver ritenuto insoddisfacenti le integrazioni documentali richieste. I giudici hanno stabilito che il Comune aveva esercitato poteri non previsti dalla norma.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001):
- Per la SCIA, sono ammessi i poteri repressivi, inibitori, conformativi e di autotutela.
- Per la CILA (disciplinata dall’articolo 6-bis del DPR 380/2001), il Comune non può esercitare i poteri inibitori e di autotutela dell’art. 19 della Legge 241/1990, ma solo i poteri di vigilanza e sanzionatori in caso di mancata o tardiva presentazione.
L’attività soggetta a CILA deve essere solo conosciuta dall’Amministrazione, che può verificare la corrispondenza dei lavori al modello legale previsto.
Non è previsto un controllo sistematico basato su procedimenti formali e tempistiche perentorie come per la SCIA.
Restano i Poteri di Vigilanza e la Dichiarazione di Inefficacia
I giudici hanno tuttavia precisato che l’Amministrazione non è completamente priva di strumenti di controllo.
Continuano a operare, anche per la CILA, i poteri di vigilanza stabiliti dagli articoli 27 e seguenti del DPR 380/2001.
In particolare, il Comune può dichiarare l’inefficacia della CILA stessa qualora essa venga utilizzata per legittimare interventi che, per la loro natura, avrebbero richiesto un titolo edilizio superiore (SCIA o Permesso di Costruire), configurando un caso di CILA radicalmente difforme dal suo modello legale.