La Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha fornito un’importante precisazione riguardo il potere dei Comuni, e in particolare del SUAP di ordinare la chiusura o inibire l’avvio di un’attività commerciale in caso di mancato pagamento dei tributi locali.
Annullando alcuni provvedimenti sanzionatori comunali, la sentenza offre utili strumenti orientativi agli enti locali per l’esercizio del potere conferito dall’articolo 15-ter del Decreto Legge 34/2019, mirato al contrasto dell’evasione dei tributi locali.
L’articolo 15-ter del DL 34/2019 stabilisce che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (e relativi rinnovi) o alla ricezione di SCIA per attività commerciali o produttive, possono disporre, tramite un apposito regolamento comunale, che il rilascio, il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
In pratica, previa adozione di tale regolamento, il SUAP, su segnalazione dell’ufficio tributi, potrebbe inibire l’avvio o sospendere un’attività produttiva in corso.
I Paletti Imposti dalla Sentenza: Gravità e Accertamento Definitivo
La questione cruciale, affrontata dalla Corte, riguarda i casi in cui sia effettivamente possibile applicare tali misure restrittive e, soprattutto, quale iter debba essere seguito.
In applicazione dei basilari principi di legalità, contraddittorio e diritto di difesa, e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la procedura prevista dall’articolo 15-ter del DL 34/2019 e dai regolamenti comunali di attuazione può essere attivata esclusivamente in caso di violazioni che siano:
- Gravi: La gravità deve essere specificata e circoscritta all’interno del regolamento comunale. Non basta una generica irregolarità.
- Definitivamente accertate: Le violazioni devono essere contenute in sentenze o atti amministrativi che non siano più soggetti a impugnazioni.
Rischio di Incostituzionalità e Principio di Proporzionalità
La sentenza sottolinea con forza che, al di fuori di queste precise fattispecie, una generica o lieve irregolarità nel pagamento dei tributi locali non può esporre un’impresa al rischio di chiusura da parte del Comune.
Un’applicazione indiscriminata violerebbe il principio di proporzionalità, un canone fondamentale del procedimento sanzionatorio, e priverebbe l’impresa della possibilità di appello o di un contraddittorio preventivo.
Se così fosse, l’impresa si troverebbe costantemente “ostaggio” della pretesa di pagamento del debito da parte dell’ente, a prescindere dall’entità e senza possibilità di difesa, pur di non essere espulsa dal mercato.
La Corte avverte che, in un’interpretazione estensiva e non bilanciata, lo stesso articolo 15-ter della norma primaria, generico nella sua formulazione, rischierebbe di essere dichiarato incostituzionale.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana