L’ARAN ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle progressioni verticali “in deroga” e orizzontali nel personale degli enti locali, in riferimento al contratto nazionale del 16 novembre 2022 e al Dlgs 165/2001.
Progressioni Verticali “in deroga”: Valorizzazione dell’esperienza
L’articolo 13, comma 6 del contratto, in deroga alla disciplina ordinaria (articolo 15), consente progressioni verticali per chi, pur non avendo il titolo di studio richiesto per l’accesso esterno, possiede una maggiore esperienza. Tra i criteri di valutazione (con un peso minimo del 20%) rientrano: esperienza nell’area di inquadramento (anche a tempo determinato), titolo di studio e competenze professionali.
Rispondendo a un quesito di un ente locale (parere ID 34207 del 30 aprile 2025), l’ARAN ha chiarito che l’esperienza lavorativa a tempo determinato prestata in un’area superiore, ma corrispondente a quella oggetto della progressione verticale “in deroga”, è da considerarsi utile ai fini della valorizzazione dell’esperienza. L’Agenzia motiva questa interpretazione con la ratio dell’istituto, che mira a riconoscere l’esperienza e la professionalità acquisite. Tale esperienza pregressa in area superiore viene considerata assorbente di quella maturata nell’area inferiore.
Progressioni Orizzontali: Partecipazione dopo progressione verticale
In merito alle progressioni economiche orizzontali all’interno della stessa area, l’ARAN (parere ID 34203 del 30 aprile 2025) ha ribadito che un dipendente può legittimamente partecipare a una procedura di progressione orizzontale nella sua precedente area di inquadramento anche se nel frattempo è transitato a un’area superiore per effetto di una progressione verticale, purché sia in possesso dei requisiti di ammissione al momento in cui il beneficio della progressione orizzontale decorre.