La Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di Napoli ha emesso una nuova ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale, la n. 4108 del 18 giugno 2025, firmata dal giudice Ferrara.
Questa seconda rimessione segue la precedente ordinanza n. 3962 del 13 giugno 2025 e solleva nuovamente dubbi sulla legittimità dell’esercizio dell’attività di riscossione e di concessionario dei tributi locali da parte di una società di scopo o di progetto non iscritta all’albo.
Il Cuore della Questione: Iscrizione all’Albo e Società “Madre”
La disputa ruota attorno all’articolo 3, comma 14-septies della legge n.15/2025. Questa norma prevede che l’attività di concessionario dei tributi locali possa essere svolta anche da una società di scopo o progetto senza la sua diretta iscrizione all’albo, a condizione che sia iscritta la società “madre”.
Il caso concreto che ha innescato il dibattito riguarda Napoli Obiettivo Valore Srl (NOV), concessionario dei tributi locali del Comune di Napoli, che non è direttamente iscritto all’albo. La sua società madre, Municipia Spa, aggiudicataria della gara, risulta invece regolarmente iscritta.
La norma, definita di interpretazione autentica, era stata introdotta con l’intento di “salvare” migliaia di atti emessi da NOV che, in assenza dell’iscrizione all’albo della società di scopo, avrebbero potuto essere considerati nulli.
Nuove Argomentazioni Sull’Illegittimità Costituzionale
Questa nuova ordinanza di rinvio alla Consulta rafforza, con argomentazioni aggiuntive, il sospetto di illegittimità della norma. Il giudice rimettente sottolinea come nessuna delle disposizioni in esame preveda che l’iscrizione all’albo e il possesso dei requisiti soggettivi da parte della società aggiudicataria possano estendersi alla società di progetto, legittimandone l’attività in assenza di una sua personale iscrizione.
La CGT di Napoli, pur scartando alcune censure presenti nella prima ordinanza (come quella relativa all’asserita indeterminatezza e incertezza della disposizione), denuncia il contrasto dell’articolo 3, comma 14-septies con diversi articoli della Costituzione: 3, 77, 101/102, 111 e 117. I profili di illegittimità evidenziati sono principalmente tre:
- Erronea attribuzione di valore interpretativo: La norma viene considerata non meramente interpretativa, ma innovativa-retroattiva, violando così i limiti costituzionali all’emanazione di leggi retroattive.
- Natura di legge-provvedimento: La disposizione, in particolare la parte finale che legittima gli atti di accertamento e riscossione emessi da NOV, assume la natura di legge-provvedimento, un tipo di legge che interviene su casi specifici e che è oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale.
- Strumento normativo adottato: Viene contestato lo strumento normativo utilizzato per l’emanazione della nuova norma.
La questione, che era già stata affrontata dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale e risolta con un’ordinanza di inammissibilità a causa dello ius superveniens (ovvero la norma ora contestata), torna prepotentemente di attualità e sarà ora sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.
L’esito di questo giudizio avrà implicazioni significative per il settore della riscossione dei tributi locali e per la validità degli atti già emessi da società di progetto non direttamente iscritte all’albo.