L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale dovrà annullare e rifare la procedura di gara per l’affidamento di un servizio sanitario cruciale. La decisione arriva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che con la delibera n. 203 del 21 maggio 2025 ha rilevato una clausola di esclusione illegittima nel bando.
La previsione di certificazioni di qualità obbligatorie come requisito di partecipazione, e non come criterio premiale, è stata giudicata non conforme al Codice degli Appalti.
Il Contesto della Gara e l’Importo dell’Appalto
La procedura in questione riguardava un appalto del valore di 5.580.897,74 euro per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette e macro vetrini.
Il servizio prevedeva anche la realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo termine e l’allestimento di archivi temporanei per un periodo di sessanta mesi. Un servizio essenziale per la gestione dei campioni e delle informazioni all’interno dell’Azienda sanitaria.
Le Motivazioni dell’ANAC: Istruttoria Carente e Requisiti Illegittimi
Secondo l’analisi dell’ANAC, l’operato della Stazione appaltante è stato viziato da un’istruttoria incompleta e carente nella definizione dei requisiti di partecipazione. L’Autorità ha sottolineato come la clausola contestata, che richiedeva la “comprova” del possesso di determinate certificazioni di qualità, avesse di fatto un’efficacia escludente per i concorrenti che ne fossero sprovvisti.
L’ANAC ha ribadito un principio fondamentale del diritto degli appalti: una stazione appaltante non può stabilire nel bando di gara, a pena di esclusione, il possesso di una certificazione di qualità.
Tali certificazioni, infatti, dovrebbero servire a valutare la capacità tecnica e professionale degli operatori economici, ma non possono precludere a priori la partecipazione a una procedura di gara.
Le Conseguenze: Annullamento in Autotutela e Nuova Procedura
Di conseguenza, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è ora obbligata ad annullare in autotutela tutti gli atti di gara e a bandirne una nuova, che dovrà essere redatta in piena conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC.
Questa decisione evidenzia l’importanza di una corretta e scrupolosa applicazione del Codice degli Appalti per garantire la massima partecipazione e concorrenza nelle procedure pubbliche, a beneficio della qualità dei servizi e della trasparenza.