L’inizio del 2026 segna un momento cruciale per la gestione fiscale e amministrativa in Italia. Con il Provvedimento del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato ufficialmente il Modello “CU 2026” relativo all’anno d’imposta 2025.
Questo documento è indispensabile per i sostituti d’imposta, inclusi i datori di lavoro, gli enti pensionistici e gli Enti Locali, per certificare i redditi corrisposti ai lavoratori e le ritenute operate.
Le novità del Modello CU 2026
Il nuovo modello certifica un’ampia gamma di tipologie reddituali erogate nel corso del 20253. Tra queste rientrano:
- Redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- Locazioni brevi: corrispettivi per affitti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
- Dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti agli enti competenti.
Il provvedimento include anche l’approvazione del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro “CT”, necessario per indicare la sede telematica dove ricevere i flussi dei modelli 730-4.
Calendario delle scadenze fiscali
Per il 2026, i sostituti d’imposta devono rispettare scadenze differenziate per l’invio telematico dei dati all’Agenzia delle Entrate:
- Entro il 16 marzo 2026: Termine ordinario per la trasmissione delle certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, i redditi diversi e i redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.
- Entro il 30 aprile 2026: Scadenza specifica per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali o provvigioni per prestazioni non occasionali.
È importante ricordare che la Certificazione Unica deve essere rilasciata anche al contribuente entro i termini previsti dalla legge.
Sanzioni e correzioni
Il provvedimento definisce regole precise per evitare sanzioni in caso di errori. La sanzione per errata trasmissione non si applica se il sostituto d’imposta provvede alla sostituzione o all’annullamento della certificazione entro i cinque giorni successivi alle scadenze del 16 marzo o del 30 aprile.
La stessa flessibilità di cinque giorni è concessa in caso di scarto dell’intero file o di singole certificazioni da parte dei sistemi dell’Agenzia.