La corretta chiusura dei contratti pubblici passa attraverso un documento essenziale: il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).
I recenti pareri n. 3501/2025 e n. 3741/2025 dell’ufficio di supporto legale hanno fornito chiarimenti cruciali sulla gestione di questo atto, sulla gerarchia delle figure coinvolte e sulle soglie economiche che ne determinano l’obbligatorietà rispetto al collaudo.
La conferma del RUP: una responsabilità unitaria e inderogabile
Il primo punto fermo, sancito dal parere 3501/2025, riguarda la catena di comando nella fase di esecuzione.
Nonostante l’attuale Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) preveda la possibilità di nominare responsabili di fase (RP) per la programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 15, comma 4), il Responsabile Unico del Progetto (RUP) mantiene una funzione di supervisione totale.
- Il flusso operativo: Il certificato può essere predisposto dal Direttore dell’Esecuzione o dal Responsabile di Fase tecnico.
- L’obbligo di conferma: In ogni caso, il CRE deve essere confermato dal RUP.
- La ratio: Anche in presenza di deleghe operative, il RUP conserva la “responsabilità unitaria del procedimento”. Non esiste, dunque, un’autonomia tale del responsabile di fase che possa escludere il controllo finale del RUP.
Soglie e incompatibilità: il confine del milione di euro
Il parere n. 3741/2025 affronta invece il delicato tema delle incompatibilità tra i ruoli, introducendo una distinzione netta basata sull’importo dei lavori:
| Importo Lavori | Regola per il Certificato | Incompatibilità RUP/Progettista |
| Sotto 1 milione € | Il CRE può sostituire il certificato di collaudo. | Nessuna. Il RUP può essere anche progettista/DL. |
| Tra 1 milione € e Soglia UE | Scelta tra CRE e Collaudo (di regola). | Sussiste. Se il RUP è anche Progettista o DL, il CRE è vietato. |
Laddove il RUP abbia svolto funzioni tecniche (progettazione o direzione lavori) in appalti di valore pari o superiore al milione di euro, la Stazione Appaltante non ha facoltà di scelta: è obbligatorio procedere con il certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
L’Allegato II.14 e la gestione dei servizi “sotto soglia”
L’Allegato II.14 si conferma il testo di riferimento per il controllo delle prestazioni, ereditando e aggiornando i contenuti del vecchio DM 49/2018.
Per quanto riguarda i servizi e le forniture sotto soglia, il quadro normativo permette una semplificazione ulteriore: il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito dal certificato di verifica di conformità, purché a contenuto semplificato, snellendo le procedure per gli affidamenti minori.
Affidamento del Collaudo: priorità al personale interno
Quando scatta l’obbligo del collaudo (ad esempio per superamento delle soglie o per le incompatibilità sopra citate), la Stazione Appaltante deve attenersi all’art. 116, comma 4 del Codice. L’incarico deve essere affidato:
- In primis, a personale interno all’organico della stazione appaltante, previa verifica dei requisiti.
- Solo in caso di carenza accertata di personale qualificato, a soggetti esterni.