Il quesito posto all’Agenzia riguardava il trattamento fiscale delle somme che una CER trattiene sugli importi erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ai singoli associati.
Tali trattenute sono destinate a coprire le maggiori spese di gestione (amministrazione, manutenzione, software di riparto) connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale della Comunità.
Il dubbio interpretativo risiedeva nel capire se tali somme dovessero essere considerate “corrispettivi” per servizi resi (quindi tassabili) o semplici quote di contribuzione interna.
L’ORIENTAMENTO DELL’AGENZIA: DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI FLUSSI
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che tali trattenute non costituiscono ricavi imponibili ai fini delle imposte dirette, basandosi su due pilastri normativi:
- Art. 148, comma 1, TUIR: Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate a fronte di quote associative o contributi supplementari stabiliti dall’ente, non sono considerate commerciali.
- Art. 79, comma 6, Codice del Terzo Settore (CTS): Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), non si considerano commerciali le attività svolte senza corrispettivi specifici che eccedano i costi effettivi, o le attività finanziate da contributi che non hanno natura di corrispettivo.
L’Agenzia specifica che, se la CER agisce come “mandatario” per la ripartizione degli incentivi e trattiene una quota per la mera copertura dei costi di funzionamento, tale somma mantiene una natura di contribuzione interna non lucrativa.
SCHEMA DEI FLUSSI FINANZIARI E FISCALI
| Tipologia di Flusso | Trattamento Fiscale (CER) | Riferimento Normativo |
| Incentivo MISE/GSE (Energia condivisa) | Irrilevante (transita verso i soci) | Ris. 18/E/2021 |
| Trattenute per spese gestionali | Non Tassabile (se interna) | Interpello 22/2026 |
| Vendita energia eccedente | Reddito d’impresa (Commerciale) | Art. 81 TUIR |
IMPLICAZIONI PRATICHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
La risposta n. 22/2026 è particolarmente preziosa per le CER costituite sotto forma di Associazione o Ente del Terzo Settore, in quanto:
- Semplifica la rendicontazione: Evita la necessità di emettere fattura commerciale per le quote di gestione trattenute ai soci (che possono essere gestite come note di debito fuori campo IVA o semplici ripartizioni interne).
- Preserva la qualifica di ETS: Impedisce che l’ente superi involontariamente le soglie di “commercialità” previste dal Codice del Terzo Settore, che porterebbero alla perdita delle agevolazioni fiscali.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
L’Agenzia delle Entrate ricorda comunque che, affinché operi la decommercializzazione, è necessario che:
- Le somme siano destinate esclusivamente alla copertura delle spese dirette e indirette di gestione.
- Sia presente una previsione statutaria o assembleare chiara che disciplini il meccanismo di trattenuta e la sua finalità istituzionale.