L’uso di strumenti societari da parte della pubblica amministrazione deve essere limitato a esigenze eccezionali e a preminenti ragioni di interesse pubblico. Deve esistere un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell’ente e la sua finalità istituzionale.
È obbligatorio rispettare il vincolo di scopo pubblico e il vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria.
Criticità riscontrate nel caso specifico:
- La delibera comunale non stabilisce criteri discretivi o soglie di valore rispetto alle funzioni già svolte dai dipendenti comunali.
- Manca la definizione dei rapporti tra i futuri affidamenti alla società e l’ordinaria attività degli uffici comunali, con possibili rischi di duplicazioni, sovrapposizioni e conflitti.
- Tali omissioni violano i principi di buon andamento e razionale impiego delle risorse pubbliche.
- Affermazioni generiche e lacunose non permettono valutazioni sull’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
- L’assenza del business plan impedisce la valutazione della sostenibilità finanziaria della società.
- Non sono presenti analisi comparative con altre soluzioni gestionali.
- La valutazione di convenienza economica deve dare conto sia della funzionalità dell’utilizzo dello strumento societario, sia del corretto impiego delle risorse pubbliche.
La Corte dei conti ha ribadito la necessità di una rigorosa valutazione dell’uso di società da parte della PA, con particolare attenzione alla motivazione, alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica. Le amministrazioni devono evitare di utilizzare società strumentali senza una valida motivazione e senza una completa analisi dei costi benefici.