Gara per affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici. Il ricorso avverso l’aggiudicazione è incentrato sulla mancanza di connessione tra CCNL Multiservizi, applicato ai dipendenti della prima classificata, ed oggetto dell’appalto.
In primo grado il ricorso veniva rigettato in quanto, secondo il Tar, il CCNL Multiservizi applicato dalla prima classificata era coerente con l’oggetto dell’appalto.
Relativamente alla questione del CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le seguenti riflessioni sono consolidate in giurisprudenza:
– in linea generale, nell’ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica la scelta del contratto collettivo da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti.
– più in particolare è stato affermato che: “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione, sicché deve negarsi in radice che l’applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l’inammissibilità dell’offerta”.
– ed ancora che: non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.