Si può ritenere che, in ottica di salvaguardia degli equilibri finanziari dei diversi enti pubblici territoriali coinvolti, l’applicazione del canone non ricognitorio ex articolo 27, comma 7, del Codice della Strada, continuerà a essere legittimamente applicato tutte le volte che un ente proprietario della strada sarà chiamato a rilasciare un provvedimento in ordine all’uso o all’occupazione di una strada di sua proprietà, salvo i casi in cui la Legge non abbia individuato l’ente stesso quale soggetto attivo del Canone Unico Patrimoniale.
Questa impostazione consente agli enti di dare continuità alla propria attività in relazione a ciò che avveniva ante introduzione Canone Unico, e soprattutto non genera sovrapposizioni di competenze tra enti diversi in relazione alle medesime occupazioni o esposizioni pubblicitarie.