Con l’ordinanza n. 12266 pubblicata il 1° maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito la netta distinzione tra il canone di concessione demaniale e l’IMU, escludendo che il pagamento di entrambi configuri un’ipotesi di doppia imposizione.
La natura dei due oneri
La sentenza chiarisce che si tratta di prestazioni aventi natura e presupposti impositivi ontologicamente distinti:
- Canone di concessione: rappresenta il corrispettivo di natura amministrativa dovuto per ottenere e mantenere la disponibilità di un bene appartenente al demanio.
- IMU: è un tributo che colpisce la disponibilità del bene in quanto indice di capacità contributiva.
Il presupposto impositivo dell’IMU
La Suprema Corte sottolinea che l’IMU non è un’imposta legata esclusivamente alla proprietà. Il presupposto per l’applicazione del tributo è infatti la disponibilità dell’immobile come generatrice di reddito.
Per espressa disposizione normativa (art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011), tale onere grava anche sul concessionario di aree demaniali.
Esclusione della doppia imposizione
I giudici hanno cassato la decisione di secondo grado che riteneva il pagamento del canone sostitutivo o escludente rispetto all’IMU.
Poiché il canone non ha natura tributaria, la sua coesistenza con l’imposta municipale:
- Non viola il divieto di doppia imposizione.
- Non contrasta con il principio di uguaglianza o di capacità contributiva previsti dalla Costituzione (artt. 3 e 53 Cost.).
- Rispetta i protocolli della CEDU, in quanto il reddito disponibile prescinde dal titolo di proprietà del bene.