La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25525, ha stabilito un punto fermo riguardo al diritto alla mensa o ai buoni pasto sostitutivi.
Tale diritto presuppone la fruizione di un intervallo di lavoro, previsto sia dalla legge che dal contratto collettivo.
La normativa vigente stabilisce che la pausa per il pasto deve essere concessa dopo sei ore di attività lavorativa, indipendentemente dall’articolazione dell’orario in turni.
Il Caso dell’Azienda Sanitaria e la Condanna
La sentenza ha respinto il ricorso di un’Azienda Sanitaria. L’azienda aveva negato l’erogazione dei buoni pasto ai lavoratori turnisti che effettuavano turni superiori alle sei ore, ma che erano privi della pausa destinata al consumo del pranzo o della cena.
In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto il beneficio solo al personale non turnista con rientro pomeridiano.
Tuttavia, la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore.
Il Buono Pasto Come Modalità Sostitutiva
Secondo i giudici d’appello, il diritto alla consumazione del pasto (servizio mensa/buono pasto) spetta a tutti i lavoratori con un orario di lavoro eccedente le sei ore.
La Corte d’Appello ha sottolineato che:
- L’impossibilità di usufruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell’orario di lavoro (ad esempio, esigenze di continuità della prestazione) non fa decadere il diritto alla mensa.
- Tale impossibilità fa invece sorgere il diritto nella modalità sostitutiva del buono pasto.
Di conseguenza, l’Azienda è stata condannata al pagamento delle somme dovute, calcolate sulla base dei fogli di presenza dei lavoratori ricorrenti.