Garanzie e Concorrenza nell’Economia Digitale: Le Proposte del Garante Privacy
“Ringrazio la Commissione per aver accolto il parere del Garante sul disegno di legge. La protezione dei dati, la normativa antitrust e la tutela dei consumatori sono strettamente interconnesse, in un contesto in cui l’economia, le transazioni e i servizi si fanno sempre più digitali”.
Pur non presentando criticità immediate, il disegno di legge può essere migliorato. Il Garante suggerisce di integrare alcune proposte che, sebbene non previste inizialmente, sono capaci di avere un impatto positivo sia sulla concorrenza sia sulla protezione dei dati personali.
.Queste proposte sono state già sottoposte al Governo lo scorso gennaio e il Garante attribuisce loro la massima importanza.
Le proposte riguardano tre aspetti principali: la tutela amministrativa del diritto alla protezione dei dati, i poteri di indagine del Garante e la disciplina della profilazione della controparte contrattuale.
Procedure più Efficaci: La Tutela Amministrativa e il Mercato Digitale
La prima proposta suggerisce di modificare i termini di definizione dei procedimenti del Garante, estendendoli.
Questa misura si rende necessaria per adeguare l’attività dell’Autorità alla crescente complessità delle istruttorie, dovuta alla diffusione dell’intelligenza artificiale e all’aumento delle istanze.
I termini attuali sono troppo stretti per analizzare trattamenti di dati personali complessi, soprattutto nel settore economico-produttivo.
L’estensione dei termini consentirebbe al Garante di esaminare in modo più approfondito i fenomeni, cogliendo connessioni che potrebbero portare alla riunione di procedimenti, a tutela dei soggetti coinvolti.
Inoltre, le aziende avrebbero più tempo per preparare le proprie difese, garantendo un contraddittorio più equo e completo.
Più Poteri di Indagine per il Garante: Il ‘Mystery Shopping’
La seconda proposta mira a conferire al Garante poteri ispettivi, noti come “mystery shopping”.
Si tratta di una facoltà che il GDPR già riconosce al Garante e che consiste nell’acquistare beni o servizi, anche in forma anonima, per verificare la conformità dei trattamenti di dati personali.
Questa misura colma una lacuna importante, soprattutto per il controllo dei siti a pagamento e dei contenuti online.
Rafforzando i poteri del Garante si garantisce maggiore lealtà e correttezza nel mercato e si rafforzano le tutele per i consumatori.
I poteri di indagine del Garante diventerebbero così simili a quelli dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), rendendo più omogeneo il controllo sulle attività economiche.
La Profilazione dei Consumatori: Limiti e Garanzie
Infine, la terza proposta riguarda la disciplina della profilazione della clientela. Si intende introdurre limiti e garanzie alle attività di scoring, cioè alla valutazione dell’affidabilità e solvibilità dei clienti attraverso processi algoritmici.
Questa pratica, pur comprensibile dal punto di vista aziendale, è altamente invasiva per la privacy individuale.
La proposta si allinea alla recente sentenza della Corte di giustizia UE (causa C 634/21), che ha stabilito che lo scoring è una decisione automatizzata e richiede misure di protezione adeguate, come previsto dall’art. 22 del GDPR.
La sentenza ha evidenziato la mancanza di una base giuridica appropriata per tali trattamenti, rendendo necessaria una legge che specifichi le garanzie per gli interessati. L’introduzione di questa norma colmerebbe questa lacuna, garantendo la continuità dei trattamenti di dati per lo scoring, ma con maggiore trasparenza e tutela per i consumatori.