Uno dei dubbi più frequenti riguarda la natura economica del rapporto tra le Stazioni Appaltanti non qualificate e i soggetti qualificati a cui le prime devono obbligatoriamente rivolgersi per gare sopra soglia.
È lecito prevedere un corrispettivo parametrato alla complessità dell’opera, o l’attività deve considerarsi gratuita in quanto disposta per legge?
Il quadro normativo: l’obbligo di aggregazione
L’articolo 62 del Codice stabilisce che le S.A. non qualificate non possono gestire autonomamente procedure di gara superiori a determinate soglie dimensionali (definite nell’Allegato II.4).
In questi casi, il ricorso a una S.A. qualificata o a una Centrale di Committenza è un obbligo di legge.
Secondo il comma 9 dell’art. 62, tale collaborazione deve essere formalizzata attraverso:
- Accordi ex art. 30 TUEL (D.Lgs. 267/2000), specifici per gli enti locali.
- Accordi ex art. 15 Legge 241/1990, per la collaborazione generale tra pubbliche amministrazioni.
- Apposite convenzioni.
Rapporti finanziari e limiti al corrispettivo
Sebbene l’art. 30 del TUEL preveda che le convenzioni debbano stabilire i “rapporti finanziari” tra gli enti, la giurisprudenza e la normativa vigente pongono dei paletti molto chiari sulla natura di tali flussi economici.
L’orientamento prevalente (supportato da Consiglio di Stato e ANAC) chiarisce che il rapporto tra amministrazioni nell’ambito di questi accordi non ha natura commerciale. Di conseguenza:
- No al profitto: La S.A. qualificata non può trarre un utile economico dall’attività svolta per conto del soggetto non qualificato.
- Sì al ristoro delle spese: È legittimo prevedere esclusivamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per l’espletamento della procedura.
- Invarianza finanziaria: L’art. 228 del Codice ribadisce che dall’attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Parametrazione in base alla complessità
Alla luce di quanto sopra, stabilire importi forfettari basati esclusivamente sulla “complessità delle opere” o sul “valore dell’appalto” potrebbe risultare rischioso se tali cifre non riflettono l’effettiva spesa sostenuta.
Il calcolo dell’onere deve essere ancorato a parametri oggettivi di costo vivo (personale dedicato, spese di pubblicazione, utilizzo di piattaforme telematiche, ecc.), evitando di trasformare la collaborazione istituzionale in una prestazione di servizi a mercato.
L’attività non è “gratuita” in senso assoluto, poiché la S.A. qualificata ha diritto al rimborso delle spese, ma non può essere “onerosa” nel senso di generare un avanzo economico o un corrispettivo svincolato dai costi reali.