TABELLE CONTENENTI I DATI RELATIVI AI TRASFERIMENTI ERARIALI

ATTI IMPOSITIVI, DEFINIZIONE IN ACQUIESCENZA ENTRO IL 30 APRILE

Il decreto bollette ha previsto una nuova possibilità per i contribuenti di definire in acquiescenza gli atti impositivi, che la legge di Bilancio aveva limitato a quelli impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, ovvero notificati entro il 31 marzo 2023.

In particolare, la disposizione stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 197/2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e dunque entro il 30 aprile 2023.

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