La recente sentenza n. 208 del 4 luglio 2025, ha stabilito un importante principio in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori locali.
Gli atti di protesta politica compiuti da un consigliere comunale, pur essendo espressione del clima di tensione, non danno diritto al rimborso se non è provato lo stretto nesso causale con l’esercizio delle funzioni istituzionali.
Il caso riguardava un consigliere comunale sottoposto a processo penale per atti ritenuti espressione di una protesta contro una decisione del Sindaco.
Nonostante la possibile valenza politica della condotta, la Corte ha escluso che l’ente potesse farsi carico delle spese legali sostenute.
I Requisiti Tassativi per il Rimborso delle Spese Legali
La decisione della Corte si fonda su una rigorosa interpretazione della disciplina nazionale, in particolare dell’Art. 86, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), come novellato dall’Art. 7-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2015 (convertito con L. n. 125/2015).
La norma stabilisce che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile solo in presenza di precisi requisiti, e solo in caso di sentenza di assoluzione o provvedimento di archiviazione.
I presupposti per la rimborsabilità, come richiamati dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti (es. Sez. Emilia-Romagna, delib. 158/2017), sono:
- Assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato.
- Presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
- Assenza di dolo o colpa grave.
- Preventiva programmazione della spesa in bilancio.
- Rispetto del limite massimo dei parametri dei compensi professionali.
La Distinzione Chiave: Fatti “Connessi” vs. Fatti “In Occasione”
La Corte dei Conti ribadisce che l’elemento dirimente è la verifica del nesso causale tra le funzioni istituzionali svolte e i fatti per i quali l’amministratore è stato processato.
Il rimborso delle spese legali, infatti, è una norma di stretta applicazione volta a imputare all’ente le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo conto.
Questo meccanismo può operare solo quando è ravvisabile un rapporto di stretta dipendenza e un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere istituzionale e il compimento dell’atto.
In altre parole, l’amministratore deve aver tenuto quella determinata condotta perché era l’unica via per assolvere diligentemente i propri compiti.
Viceversa, il rimborso non è ammissibile quando la condotta contestata è stata posta in essere semplicemente in occasione dell’attività di funzionario, ma non in diretta connessione con i fini dell’ente e con le funzioni proprie del soggetto agente.
Nel caso di specie, come rilevato in motivazione dal Giudice penale, la condotta del consigliere e degli altri non era un’espressione delle funzioni istituzionali del consigliere comunale, ma rientrava nell’ambito della protesta politica.
La mancanza di un nesso di strumentalità necessario tra l’atto penalmente rilevante e l’adempimento dei doveri d’ufficio ha portato al diniego del rimborso.