La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, con la deliberazione n. 19/2026/PAR, ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione del personale per gli enti locali che si trovano attualmente in esercizio provvisorio.
In via preliminare, i magistrati contabili hanno ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 — ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo — non sono applicabili fino alla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Poiché il Ministero dell’Interno ha differito tale termine al 28 febbraio 2026, gli enti hanno ancora margine operativo prima che scatti il blocco sanzionatorio legato alla mancata approvazione dei documenti contabili.
DEROGA AL DIVIETO PER IL PIAO E PROGRAMMAZIONI PREGRESSE
Uno dei punti nodali della deliberazione riguarda il rapporto tra il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e le assunzioni.
Secondo la Sezione, il divieto di assunzione derivante dalla mancata adozione del PIAO non colpisce quelle procedure che risultano già programmate nei precedenti esercizi.
Nello specifico, la Corte chiarisce che:
- Le assunzioni già previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale e nella pianificazione finanziaria precedente possono essere portate a termine.
- Tali atti sono considerati la “mera conclusione” di un iter amministrativo e contabile già perfezionato.
A supporto di questa tesi, viene richiamata l’interpretazione autentica dell’art. 21 bis del D.L. n. 104/2023, il quale specifica che, durante l’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare spese per assunzioni (anche a tempo indeterminato) purché già autorizzate dal fabbisogno e dal bilancio di previsione ai sensi del TUEL.
LA NECESSITÀ DI STRUMENTI PROGRAMMATORI PROVVISORI
Nonostante le aperture, i giudici contabili non concedono una “carta bianca”. La giurisprudenza della Corte sottolinea infatti che, in caso di slittamento dei termini del bilancio, l’ente non può operare in un vuoto programmatorio.
È necessaria l’adozione di strumenti di natura provvisoria che garantiscano il corretto esplicarsi del ciclo di bilancio, assicurando che l’attività gestionale non perda di vista gli obiettivi di finanza pubblica anche durante la gestione provvisoria.
IL RICHIAMO AL PRINCIPIO DI PRUDENZA
In chiusura, la deliberazione lancia un monito sulla tenuta dei conti. La Corte richiama le amministrazioni al rigoroso rispetto del principio di prudenza (Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011).
“Anche un’applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell’esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell’ente”.
In sostanza, il fatto che un’assunzione sia legalmente permessa non esonera l’ente dal valutare se essa sia sostenibile nel lungo periodo. L’equilibrio finanziario resta il faro che deve guidare ogni decisione, specialmente in una fase delicata come quella che precede l’approvazione del bilancio definitivo.