La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi su una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, ha risolto il contrasto interpretativo relativo alla possibilità di stipulare coperture assicurative per i dipendenti pubblici incaricati di funzioni tecniche nel contesto degli appalti pubblici.
La Sezione delle autonomie ha stabilito il seguente principio di diritto chiave:
«Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo- contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.
Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni di cui all’Allegato I.10, del d.lgs. n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.).
La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge».
Il Contesto della Deroga: L’Antico Divieto vs. La Nuova Norma Speciale
Il tema decidendum riguardava l’ammissibilità della deroga al generale divieto di assicurazione contro il danno erariale (o responsabilità amministrativo-contabile) per i dipendenti pubblici, sancito dall’art. 3, comma 59, della legge n. 244/2007.
Orientamenti Precedenti
- Contrario alla Deroga (SRC Piemonte, SRC Emilia-Romagna n. 108/2024): Queste Sezioni avevano ritenuto che il divieto generale persistesse, e che le coperture assicurative previste dal Codice Contratti potessero riguardare solo la responsabilità civile per danni a terzi, escludendo quella amministrativo-contabile.
- Favorevole alla Deroga (SRC Lombardia n. 241/2024): Questa Sezione, pur riconoscendo il divieto generale, aveva raggiunto una conclusione opposta distinguendo l’assicurazione sulla responsabilità civile generica dall’assicurazione sulla responsabilità per danni causati nell’esercizio della propria attività professionale (come progettazione o verifica).
La Posizione della Sezione delle Autonomie
La Sezione delle Autonomie accoglie l’orientamento derogatorio, basandolo sul principio di specialità della norma sopravvenuta del Codice dei contratti pubblici.
- Specialità della Funzione: Le attività di progettista o verificatore interno, sebbene svolte ratione officii e non in libera professione, sono prestazioni professionalmente qualificate che eccedono le abituali funzioni del dipendente.
- Parità di Tutela: Il Codice Contratti richiede ai professionisti esterni (terzi) di dotarsi di adeguate polizze assicurative (art. 5, d.P.R. n. 137/2012) per tutelare i bilanci pubblici da loro eventuali errori.
- Interesse Economico dell’Ente: Se queste attività vengono svolte da dipendenti interni, le stesse ragioni di tutela spingono l’Amministrazione a stipulare polizze. Ciò risponde a un interesse proprio e concreto dell’amministrazione (id est, economico individuale dell’operazione negoziale) per:
- Incentivare i dipendenti interni a svolgere tali attività specialistiche.
- Tutelarsi da danni che potrebbero derivare da errori professionali, evitando che si riversino sul bilancio.
La deroga è, dunque, ammessa nei rigorosi limiti delle specifiche funzioni di progettista e verificatore e non si estende ad altre coperture non previste espressamente dalla legge.
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/2025/QMIG