Una svolta storica per migliaia di contribuenti: l’integrazione al trattamento minimo non è più un’esclusiva del sistema misto o retributivo.
Grazie a un recente intervento della Corte Costituzionale e alla successiva circolare applicativa dell’INPS, anche chi percepisce un assegno calcolato interamente con il sistema contributivo potrà veder aumentato l’importo della propria prestazione.
La sentenza della Consulta e la Circolare INPS
Il cambiamento nasce dalla sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, con cui la Corte Costituzionale ha rimosso una disparità di trattamento giudicata irragionevole. In recepimento di tale decisione, l’INPS ha emanato la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, fornendo le istruzioni operative per adeguare gli assegni.
Fino a ieri, infatti, i lavoratori “contributivi puri” restavano esclusi dal meccanismo di salvaguardia del minimo vitale, indipendentemente dalla loro situazione reddituale.
Chi sono i nuovi beneficiari?
L’estensione del beneficio riguarda una platea vasta e finora penalizzata:
- Titolari di assegno ordinario di invalidità calcolato interamente col sistema contributivo.
- Lavoratori che hanno esercitato l’opzione contributiva.
- Iscritti alla Gestione Separata che percepiscono l’assegno di invalidità.
Requisiti economici e limiti di reddito
L’integrazione non scatta in automatico per tutti, ma è legata a una condizione di necessità economica. Il requisito oggettivo è che l’importo dell’assegno risulti inferiore al trattamento minimo previsto per l’anno di riferimento.
Inoltre, l’erogazione resta subordinata al rispetto dei limiti di reddito personale (e, se previsto, del coniuge). Qualora il beneficiario superi queste soglie, l’integrazione decade, riportando l’assegno alla cifra originaria derivante dai soli contributi versati.
Decorrenza e come richiedere l’arretrato
Le nuove regole producono effetti a partire dal 1° agosto 2025. Per ottenere il ricalcolo e gli eventuali arretrati, occorre prestare attenzione alla propria posizione amministrativa:
- Dati già presenti: Se i redditi rilevanti erano già stati comunicati (in via presuntiva), l’adeguamento dovrebbe essere automatico.
- Mancata comunicazione: Se i dati reddituali non risultano agli archivi INPS, l’interessato deve presentare una domanda di ricostituzione reddituale tramite il portale dell’Istituto o i patronati.