Un’Amministrazione Comunale non può affidare un appalto di lavori pagando l’appaltatore in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli ad esempio la proprietà di un immobile comunale. Questo perché ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, una simile operazione è ammissibile solo all’interno del partenariato pubblico-privato.
A chiarirlo è ANAC con il parere della funzione consultiva del 5 giugno 2024, n. 27, richiesto da un ente intenzionato a realizzare un parcheggio multipiano tramite affidamento di un appalto dei lavori, con parziale corrispettivo in denaro e il restante mediante trasferimento della proprietà di una parte dello stesso immobile, per consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi.
L’Autorità ha specificato che la possibilità di sostituire in tutto o in parte il corrispettivo del contratto d’appalto con il trasferimento in favore dell’appaltatore della proprietà di immobili pubblici, era espressamente prevista, in via generale, nell’assetto normativo di settore recato dal d.lgs. 163/2006.