Che il RUP possa espletare il proprio ruolo anche senza il possesso dei requisiti necessari è circostanza ormai assodata, poiché il Codice prevede nel proprio allegato I.2, all’art. 2: “Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza”.
La questione relativa al RUP privo di requisiti è stata oggetto di un recente parere del MIMS (Ministero per la mobilità sostenibile); si tratta del parere n. 2499 del 21 giugno 2024, nel quale sono stati affrontati anche altri temi interessanti riguardanti i requisiti del Responsabile di fase, nonché la nomina di uno specifico RUP nelle Centrali di committenza.