Il TAR del Lazio ha ribadito la natura cogente e vincolante dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di ricorrere alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori (come Consip o centrali di committenza regionali) per l’approvvigionamento di beni e servizi appartenenti a categorie predefinite.
L’inosservanza di tale vincolo, in assenza di una specifica e preventiva motivazione, comporta l’illegittimità della procedura di gara autonoma indetta dall’Amministrazione.
Il Caso: Vigilanza Armata e Convenzione Regionale Ommessa
La controversia è nata dall’impugnazione di una determinazione dirigenziale che aveva indetto una procedura autonoma (tramite Accordo Quadro nel SDAPA) per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le sedi istituzionali.
L’importo complessivo dell’appalto superava i 7 milioni di euro.
Il punto critico era che, per la medesima categoria merceologica, il soggetto aggregatore regionale aveva già stipulato una convenzione quadro per servizi di vigilanza armata e guardiania, destinata a tutte le Amministrazioni sul territorio regionale.
Un operatore economico, già aggiudicatario di un lotto della convenzione regionale, ha lamentato che l’Amministrazione avesse scelto di procedere autonomamente omettendo qualsiasi motivazione sulla mancata adesione alla convenzione attiva, in violazione degli artt. 9 del D.L. 66/2014 e 1, comma 510, della L. 208/2015.
I Principi Ribaditi dal TAR Lazio sulla Deroga
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione della normativa sull’obbligo di approvvigionamento centralizzato.
I principi chiave riaffermati sono i seguenti:
1. Obbligo di Motivazione Qualificata
La deroga all’utilizzo delle convenzioni (il ricorso a una gara autonoma) è possibile solo quando l’Amministrazione, previa autorizzazione specificamente motivata dell’organo di vertice, dimostri la non idoneità della convenzione attiva rispetto al proprio fabbisogno, per mancanza di caratteristiche essenziali.
2. Necessità di Analisi Oggettiva
La non idoneità deve basarsi su ragioni oggettive e tecniche e non su mere valutazioni di opportunità.
Nel caso specifico, l’Amministrazione si era limitata a dichiarare l’assenza di convenzioni Consip, omettendo di considerare la piena coincidenza dell’oggetto contrattuale con la convenzione regionale esistente.
3. Autorizzazione Preventiva e Sostanziale
Il TAR ha respinto la tesi della sanatoria mediante un’autorizzazione successiva del direttore generale.
La normativa richiede che l’autorizzazione sia preventiva e specificamente motivata, configurandosi come una condizione di legittimità dell’atto di indizione della gara, e non come un adempimento meramente formale.
In presenza di una convenzione stipulata dal soggetto aggregatore per servizi “sostanzialmente analoghi,” l’Amministrazione è preclusa dall’indire una nuova gara autonoma.
Conclusioni: Razionalizzazione della Spesa e Buon Andamento
La sentenza si allinea alla giurisprudenza consolidata (richiamando anche il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3650/2022) che mira a rafforzare la vincolatività del sistema di acquisto centralizzato.
L’obbligo di adesione si configura come una regola cogente, funzionale alla razionalizzazione della spesa pubblica, all’efficienza amministrativa e al buon andamento, principi di rilievo costituzionale ed europeo.
La violazione di questo obbligo incide direttamente sulla legittimità degli atti di gara.
Il Tribunale ha conseguentemente annullato la determina dirigenziale, imponendo all’Amministrazione di riesercitare il proprio potere nel rispetto del vincolo di legge.