La recente sentenza del TAR Lombardia (Sez. I, 15 dicembre 2025, n. 4142) ribadisce un principio cardine: la tutela dei dati personali non può trasformarsi in un paravento per impedire la verifica della regolarità di una procedura di affidamento.
Il primato del diritto alla difesa nell’accesso agli atti
Il cuore della pronuncia risiede nel coordinamento tra la disciplina generale sul procedimento amministrativo e le norme specifiche del Codice dei Contratti Pubblici. Secondo il TAR, la protezione dei dati personali — inclusi quelli sensibili o giudiziari — non costituisce un limite invalicabile.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge 241/1990, l’accesso deve essere garantito ogniqualvolta la documentazione sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Negli appalti, questo si traduce nel diritto del concorrente non aggiudicatario di verificare che il vincitore possieda effettivamente i requisiti dichiarati.
Il criterio della “Stretta Indispensabilità”
Non si tratta, tuttavia, di un diritto incondizionato. Per superare le barriere della privacy, l’operatore economico deve dimostrare che la documentazione richiesta sia strettamente indispensabile.
- Nesso di strumentalità: Deve esistere un legame diretto e concreto tra gli atti richiesti e le censure che il ricorrente intende muovere contro l’aggiudicazione.
- Onere della prova: Chi richiede l’accesso deve specificare quali profili di illegittimità intende far valere, evitando “spedizioni esplorative” volte solo a conoscere segreti commerciali o dati privati altrui senza una finalità difensiva specifica.
Il coordinamento con il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023)
La sentenza analizza l’interazione tra i nuovi artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023, che mirano a velocizzare l’ostensione degli atti tramite le piattaforme digitali.
Anche nel nuovo quadro normativo, il legislatore ha confermato che l’esigenza di difesa prevale sulle ragioni di riservatezza, a patto che il richiedente provi l’effettiva utilità dei documenti per il giudizio.
In particolare, quando sono in gioco dati giudiziari (come i carichi pendenti o il casellario giudiziale di amministratori), il TAR sottolinea che la Pubblica Amministrazione non può negare l’accesso se quegli atti sono i soli in grado di confermare o smentire l’integrità morale dell’operatore aggiudicatario.
Conclusioni: verso una trasparenza sostanziale
La decisione n. 4142/2025 del TAR Lombardia conferma che, nel conflitto tra riservatezza e difesa, l’ordinamento privilegia la tutela giurisdizionale effettiva.
Se la conoscenza di un dato personale è l’unico modo per garantire la correttezza della gara e l’equità del mercato, la privacy deve “cedere il passo”, nel rispetto dei limiti di pertinenza e non eccedenza.