La recente decisione dei Giudici in merito all’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto per lavori pubblici sottolinea un punto fondamentale nel diritto degli appalti: la distinzione tra “miglioria” e “variante progettuale”. Una differenza che, se ignorata, può costare cara alle imprese.
La controversia in questione ha riguardato un’impresa che, partecipando a una gara per lavori pubblici, ha proposto l’uso di tubature in PVC-A invece del polietilene specificato nel Progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante. L’impresa ha sostenuto che si trattava di una “variante migliorativa”, ovvero una soluzione alternativa ma tecnicamente equivalente.
La Decisione dei Giudici: Non Era Una Semplice Miglioria
I Giudici, tuttavia, hanno respinto tale argomentazione, chiarendo che la proposta dell’impresa non rientrava nella categoria delle semplici migliorie, bensì configurava una vera e propria variante progettuale. E come tale, non era ammissibile in assenza di una specifica autorizzazione prevista nella documentazione di gara.
La chiave di lettura della decisione risiede nella portata delle modifiche:
- Una miglioria può riguardare aspetti marginali o semplicemente migliorativi dell’opera, senza però intaccare elementi essenziali del progetto.
- Una variante progettuale, al contrario, implica un cambiamento strutturale o funzionale che può incidere sull’equilibrio e sulle scelte progettuali della Stazione appaltante.
Nel caso specifico, la scelta del materiale per le condotte idriche non era affatto un dettaglio secondario. Era stata definita con precisi criteri tecnici e costituiva un elemento fondamentale del progetto. Cambiare il materiale, quindi, significava alterare una componente sostanziale dell’intervento.
Offerte e Conformità: L’Importanza della Rigorosa Adesione alle Specifiche
I Giudici hanno anche ribadito che, nelle gare basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è solo il prezzo a contare, ma anche e soprattutto la piena conformità dell’offerta ai requisiti tecnici previsti. Le imprese partecipanti sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto stabilito nel progetto e nei documenti di gara, senza poter introdurre modifiche non autorizzate.
In definitiva, l’esclusione dell’impresa è stata ritenuta legittima, poiché la sua offerta era irregolare, avendo introdotto una variante progettuale non consentita. Il ricorso è stato quindi respinto. Questo caso serve da monito per tutte le imprese che partecipano a gare d’appalto: la precisione e la stretta aderenza alle specifiche tecniche sono imprescindibili.