La ricorrente, seconda classificata in una gara, contesta l’operato dell’amministrazione riguardo alla procedura di selezione, sollevando censure relative all’illegittimità dell’oscuramento degli atti e alla violazione di norme sulla trasparenza e accesso agli atti.
Motivi di Ricorso:
- Violazione di Legge: La ricorrente sostiene che l’oscuramento degli atti contravviene all’art. 24 c. 7 della legge 241/1990 e agli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, che tutelano il diritto di accesso e la trasparenza.
- Disparità di Trattamento: Accusa l’amministrazione di aver attribuito punteggi in modo illogico e irrazionale, lamentando la genericità dei criteri di selezione.
Il Comune di Somma Vesuviana e la società cooperativa Marica hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la proposta di aggiudicazione non è immediatamente lesiva e che il ricorso è tardivo.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso irricevibile per le censure relative all’oscuramento e infondato per il resto, respingendo le pretese della ricorrente. È stata disposta l’integrale compensazione delle spese di giudizio, considerando la peculiarità della vicenda.
La sentenza ha confermato la legittimità dell’operato dell’amministrazione, sottolineando che le valutazioni tecniche sono sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza e che l’oscuramento degli atti è giustificato per la protezione di segreti industriali.
TAR Campania, sez. III, 4.2.2025 n. 909