Nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia, vige il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di evitare la formazione di rendite di posizione e perseguire l’effettiva concorrenza consentendo la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio e all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.
In questa ottica, il legislatore impone il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro.
La rotazione non si applica, invece, qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Tar Lazio – Roma con la sentenza della I sezione del 31 marzo 2023 n. 5555.