Nel Decreto legge 77/2021 viene introdotta un’importante novità, diretta a favorire le pari opportunità generazionali e di genere nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici (articolo 47).
Novità assoluta, introdotta per la prima volta e che riguarda tutti gli affidamenti funzionali all’attuazione degli interventi previsti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e dal Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr).
L’applicazione non è quindi in alcun modo legata a limiti di importo, ma esclusivamente alla circostanza che il contratto oggetto di affidamento sia collegato ai due Piani indicati.
Ciò comporta che la norma in esame, nonostante la sua oggettiva difficoltà di applicazione, dovrà trovare spazio anche per gli affidamenti di importo molto limitato.
Le stazioni appaltanti dovrebbero prevedere nei documenti di gara specifiche clausole contenenti criteri volti a promuovere l’imprenditorialità giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore ai trentasei anni, nonché di donne. Le clausole devono essere redatte tenendo conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto, anche in relazione ai profili occupazionali richiesti, tenendo conto degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026.