Il TAR ha chiarito che un ritardo dovuto a problemi tecnici nella lettura dei file non comporta l’automatica esclusione dell’offerta. La stazione appaltante deve comunque valutare l’offerta, anche sulla base della documentazione già in suo possesso.
La scelta dei membri della commissione da un elenco telematico specifico è conforme alla legge. La valutazione delle competenze dei membri deve essere complessiva, considerando la possibilità di integrazione reciproca delle professionalità.
La decisione di non suddividere l’appalto in lotti deve essere adeguatamente motivata. La motivazione che giustifica la scelta con la peculiarità delle prestazioni e i vantaggi di un unico operatore è considerata valida.
Le opzioni di proroga e rinnovo devono essere previste in clausole chiare e precise, con indicazione del costo. La stazione appaltante deve rispettare le disposizioni del Codice degli appalti, specificando il valore complessivo, la durata e le modalità di rinnovo. La sentenza precisa che quando le opzioni di rinnovo e proroga sono state ben delineate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, e che i valori di tali opzioni sono stati aggiunti alla base d’asta, si considera che la stazione appaltante abbia rispettato le condizioni necessarie.