La deliberazione n. 21/2025 della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti chiarisce i limiti e le modalità per il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nei Comuni.
Divieto di riferimento a soglie di importo
Non è lecito utilizzare le soglie di importo del Codice dei contratti pubblici come riferimento per l’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione. Questo perché la disciplina di tali incarichi è regolata dall’articolo 7 del Dlgs 165/2001, e non dal Codice dei contratti, che si applica ad appalti di lavori, beni e servizi. Non è possibile applicare le regole del Codice dei contratti per analogia.
Procedure comparative e affidamento diretto
L’affidamento diretto è consentito solo in casi specifici, come l’esito negativo di procedure comparative, urgenza o prestazioni artistiche/culturali non comparabili. La motivazione di “professionalità di chiara e riconosciuta esperienza” è considerata troppo vaga e rischia di eludere l’obbligo di procedure comparative. Anche per incarichi di modesta entità o natura occasionale, è necessario rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento.
Normativa di riferimento
L’articolo 3, comma 57, della legge 244/2008 e l’articolo 7, commi 6 e seguenti, del Dlgs 165/2001 disciplinano il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Il comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs 165/2001 vieta contratti di collaborazione che si concretizzano in lavoro personale, continuativo e organizzato dal committente.
Implicazioni per i Comuni
I Comuni devono adeguare i loro regolamenti per conformarsi a questi principi, evitando di utilizzare soglie di importo e garantendo procedure comparative trasparenti. È essenziale che le amministrazioni pubbliche seguano le regole per garantire la legalità e la trasparenza nell’assegnazione degli incarichi.
La Corte dei conti ribadisce l’importanza di procedure trasparenti e non discriminatorie per il conferimento di incarichi di consulenza, sottolineando che le regole del Codice dei contratti non sono applicabili in questo contesto.