Il Tar Valle d’Aosta, con la sentenza n. 4 del 10 febbraio 2025, ha recentemente affrontato il tema del soccorso istruttorio, chiarendo che esso non può essere utilizzato per modificare il costo della manodopera indicato nell’offerta di gara, in quanto ciò si pone in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta.
IL FATTO
La vicenda trae origine da una procedura di gara per l’affidamento del servizio di sgombero neve e mantenimento della viabilità, in cui il concorrente primo classificato in graduatoria aveva modificato l’importo del costo della manodopera rispetto a quanto indicato nell’offerta originaria, assumendo che tale indicazione costituisse un errore materiale in quanto riproduceva un importo riferito in realtà a una precedente gara.
Il Rup aveva escluso l’offerta, in quanto l’indicazione di un costo della manodopera in misura differente da quello indicato in sede di presentazione dell’offerta integrava una delle anomalie rilevate nel corso del procedimento di verifica.
Il Tar Valle d’Aosta ha respinto il ricorso del concorrente, chiarendo che la modifica del costo della manodopera intervenuta nell’ambito del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta – cioè in sede di giustificativi presentati dal concorrente – comporta una rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta stessa, come tale inammissibile.
La pronuncia del Tar esprime un orientamento volto a limitare l’utilizzo del soccorso istruttorio, che deve essere coerente con il criterio dell’equa distribuzione tra stazione appaltante e concorrenti degli oneri di diligenza professionali richiesti ai fini dello svolgimento della gara. In particolare, sui concorrenti grava nella formulazione dell’offerta un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità che caratterizza gli operatori del settore.
La sentenza in commento si pone in parziale controtendenza rispetto all’orientamento volto ad ampliare al massimo l’ambito di applicabilità del soccorso istruttorio, che è stato visto come funzionale al più efficace perseguimento del risultato sostanziale della procedura di gara, consentendo di correggere e sanare errori o imperfezioni meramente formali e di evitare quindi esclusioni dettate dall’inosservanza di prescrizioni e adempimenti non incidenti sul contenuto e sull’idoneità funzionale dell’offerta.
Tuttavia, il Tar ha chiarito che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato in maniera indiscriminata e generalizzata, in quanto il suo utilizzo deve essere coniugato con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, cui deve essere ispirato il loro comportamento in sede di gara.
In conclusione, la sentenza del Tar Valle d’Aosta rappresenta un importante precedente in materia di soccorso istruttorio, in quanto chiarisce che esso non può essere utilizzato per modificare il costo della manodopera indicato nell’offerta di gara, in quanto ciò si pone in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta.