APPALTI - L'INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIVILEGIANDO IL CRITERIO LETTERRALE E QUELLO SISTEMATICO

APPALTI – L’INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEVE ESSERE EFFETTUATA PRIVILEGIANDO IL CRITERIO LETTERALE E QUELLO SISTEMATICO

Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis deve essere effettuata privilegiando il criterio letterale e quello sistematico ai sensi degli artt. 1362 e 1363 codice civile.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, nelle procedure ad evidenza pubblica, l’interpretazione della lex specialis deve essere effettuata privilegiando il criterio letterale e quello sistematico ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. attribuendo alle clausole il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione, e ciò al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara ed evitare che l’attività ermeneutica assuma funzione integrativa.

Solo nel caso in cui le clausole del bando non siano di chiara ed immediata interpretazione e presentino, quindi, margini di opinabilità, risulta applicabile il principio del favor partecipationis il quale impone di preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti 

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 09/10/2024, n. 2601

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