Aggiudicazione – La sentenza n. 56 del 14 gennaio 2026 ribadisce che il punteggio è sufficiente se i criteri di gara sono dettagliati. Blindata la discrezionalità tecnica della Commissione.
Nel complesso scenario delle gare d’appalto regolate dal Codice dei Contratti Pubblici, uno dei punti più dibattuti riguarda l’onere motivazionale della Commissione giudicatrice nel valutare le offerte tecniche.
Con la sentenza n. 56 del 14 gennaio 2026, la prima sezione del TAR Puglia (Lecce) è tornata sul tema, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: il punteggio numerico è, di per sé, una motivazione valida e sufficiente.
Il principio della “Motivazione Sintetica”
Secondo i magistrati salentini, l’attribuzione di un voto numerico soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione gravante sull’Amministrazione, a patto che il sistema di valutazione a monte sia stato costruito con precisione.
Il punteggio non deve essere un dato isolato, ma deve risultare come la naturale applicazione di:
- Una griglia di criteri puntuale e dettagliata.
- Una scala di valutazione basata su parametri progressivi e analitici (i cosiddetti “coefficienti” o “indicatori di qualità”).
In presenza di questi presupposti, lo sforzo motivazionale della Commissione si esaurisce nell’assegnazione del coefficiente previsto dal bando, poiché è il bando stesso a “spiegare” il significato di quel numero.
Il limite del sindacato del Giudice Amministrativo
La sentenza affronta inoltre il tema del ricorso presentato dall’impresa esclusa o seconda classificata. Il TAR chiarisce che il ricorrente non può limitarsi a contestare il merito della valutazione sperando in una “ripunteggiatura” da parte del giudice.
La valutazione delle offerte tecniche è infatti espressione di chiara discrezionalità tecnica, il che la rende insindacabile in sede giurisprudenziale, a meno che non emergano:
- Manifesta illogicità: discrepanze evidenti tra l’offerta presentata e il punteggio assegnato.
- Irragionevolezza: criteri applicati in modo palesemente contraddittorio.
- Errori di fatto: travisamento di dati oggettivi contenuti nei documenti progettuali.
Difesa della discrezionalità tecnica
Le doglianze che si limitano a sovrapporre il giudizio di parte a quello della Commissione sono destinate al rigetto.
Come ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7458/2025 richiamata nel provvedimento), il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei commissari di gara, in quanto questi ultimi possiedono le competenze specifiche per valutare l’aderenza tecnica dell’offerta alle esigenze dell’Ente.
Conclusioni per le Stazioni Appaltanti
Per blindare le proprie procedure, le Stazioni Appaltanti devono concentrare l’attenzione sulla redazione dei disciplinari di gara.
Più i criteri di valutazione sono “parlanti” e dettagliati nel bando, meno sarà necessario per la Commissione redigere verbali discorsivi complessi per giustificare i voti assegnati, riducendo drasticamente i margini di impugnazione per carenza di motivazione.