La società OMISSIS s.p.a. ha partecipato a una gara d’appalto per i lavori di adeguamento e ristrutturazione di un’ex caserma a Verona. Inizialmente, la gara è stata aggiudicata alla società OMISSIS s.p.a., ma il RTI OMISSIS ha impugnato la decisione, contestando la regolarità della procedura a causa di procedimenti penali pendenti a carico di figure apicali della società aggiudicataria.
Il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione per difetto di istruttoria e imponendo alla stazione appaltante di approfondire la questione dei procedimenti penali. In seguito a ciò, la stazione appaltante ha nuovamente aggiudicato l’appalto alla società OMISSIS s.p.a., ritenendo che i procedimenti penali non fossero motivo di esclusione.
Il RTI OMISSIS ha presentato un secondo ricorso, impugnando la nuova aggiudicazione e chiedendo l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR. Il TAR ha respinto l’azione di ottemperanza, ma ha accolto la domanda di annullamento della seconda aggiudicazione, ritenendo insufficiente l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante.
La società OMISSIS s.p.a. ha quindi appellato questa decisione, contestando la valutazione del TAR sull’istruttoria e sull’interpretazione dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.