L’operatore economico deve impegnarsi, a mezzo specifica dichiarazione nel DGUE, a garantire “la stabilità occupazionale del personale impiegato”;
L’aggiudicatario non ha reso nel DGUE una siffatta dichiarazione, ed è quindi insorta la seconda graduata (OE uscente) la quale ha adito il T.A.R. deducendo che il disciplinare di gara, in virtù di una clausola chiara ed inequivoca, ha stabilito a pena di esclusione che gli operatori economici fossero onerati di rendere una dichiarazione a contenuto negoziale contenente l’impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Detta richiesta, che rappresenta una precisa scelta della stazione appaltante, risponde, ad avviso della ricorrente, all’esigenza di imporre una precisa opzione organizzativa tesa a salvaguardare la stabilità del personale in carico al fornitore uscente che, nel caso di specie, è la ricorrente.”.
Ebbene, ad avviso della ricorrente, l’aggiudicataria non ha reso la dichiarazione richiesta con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara; inoltre, per la specifica tipologia della dichiarazione essa non può essere sottoposta al soccorso istruttorio, costituendo elemento essenziale dell’offerta.