Si evidenzia come il Tar, da un lato, abbia riconosciuto come l’offerta presentata dalla contro interessata fosse effettivamente errata, dall’altro senza alcuna motivazione, abbia accettato e fatte proprie le considerazioni contenute nella memoria di costituzione della stazione appaltante relativamente alla marginalità dell’errore dell’offerta.
Viceversa, secondo l’appellante, in materia di gare ad evidenza pubblica, come quella in esame, vige il principio generale dell’immodificabilità dell’offerta una volta scaduto il termine previsto dalla legge di gara per la sua presentazione.
La stazione appaltante, in dispregio dei principi di imparzialità e buon andamento, ha consentito che la società contro interessata già aggiudicataria della gara modificasse la propria offerta per un errore che certamente non è definibile come da consolidata giurisprudenza errore materiale eventualmente sanabile.
Tale circostanza determinerebbe la illegittimità dell’operato della stazione appaltante che, in luogo di procedere alla esclusione dalla gara della società contro interessata ha consentito che la stessa sanasse un errore sostanziale e non certamente materiale della propria offerta tecnica.