Sì è già evidenziato che con la prescrizione dell’articolo 52 del DL 77/2021 il legislatore limita la capacità dei Comuni non capoluogo di provincia di svolgere autonomamente le gare per l’aggiudicazione degli appalti del PNRR.
La norma, in sintesi, puntualizza che la generale deroga sull’obbligo di accorpamento delle stazioni appaltanti non si applica, con riferimento ai Comuni non capoluogo, per gli appalti finanziati anche solo in parte dal PNRR/PNC.
Con il comunicato del 17 dicembre 2021 il Ministero dell’Interno e, poi, con successivo parere n. 1147/2022, il Ministero delle infrastrutture hanno chiarito che i Comuni non capoluogo possono svolgere solo appalti infra 40mila euro (beni/servizi) e infra 150mila euro (lavori).
Per appalti di importo pari/superiore alle cifre predette debbono rivolgersi o a stazioni appaltanti qualificate (art. 37 comma 4) oppure ad uffici appalti di enti sovra comunali senza la qualificazione specifica (sufficiente, come si dirà, anzi essenziale la sola iscrizione AUSA); in particolare, agli uffici appalti di unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia.