PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DI QUANTO ERRONEAMENTE CORRISPOSTO A TITOLO DI CONTRIBUTO

APPALTI, AMMISSIBILI NELLE GARE ANCHE ENTI PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO

Il Tar del LAzio, con sentenza n. 654/2021, ha ritenuto possibile per gli enti privati anche senza scopo di lucro di partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di rendersi titolari dei relativi incarichi.
Pertanto, Fondazioni private senza scopo di lucro che svolgono attività inquadrabili anche in senso ampio nei servizi di ingegneria possono partecipare alle relative procedure di gara per l’affidamento degli incarichi.
L’elencazione contenuta all’articolo 46 del D.lgs. 50/2016 che indica i soggetti ammessi alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria, quali professionisti singoli e associati, nelle società tra professionisti, nelle società di ingegneria e nelle forme associative tra tali soggetti, non è da ritenersi esaustiva. Si ammettono, dunque, anche soggetti privati non aventi scopo di lucro.
 
Tar Lazio, Sezione I, sentenza n.654/2021

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