La domanda dell’odierna ricorrente, tuttavia, non deriva dall’opposizione all’ostensione da parte dei controinteressati ai sensi del comma 3 dell’art. 36 citato, bensì dalla mancata osservanza dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 36, in relazione ai seguenti atti:
- offerta tecnica dell’aggiudicataria,
- offerta tecnica del RTI collocatosi al secondo posto in graduatoria,
- giustificazioni prodotte dall’aggiudicataria nel subprocedimento di verifica di congruità.
Di tali atti non risulta pubblicazione alcuna: di guisa che la fattispecie in esame si presenta obiettivamente diversa da quella tipizzata nel comma 3 dell’art. 36.
Ne segue che, essendo quest’ultima sola l’oggetto del rito accelerato previsto da successivo comma 4, nel caso in esame deve essere applicato l’ordinario rito dell’accesso previsto dall’art. 116 c.p.a., con i relativi termini di proposizione del ricorso di cui al primo comma della norma in questione, pari a trenta giorni dalla determinazione o dal silenzio in materia.
Nel presente giudizio il ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2024, ossia il trentesimo giorno successivo alla data (25 settembre 2024) in cui la stazione appaltante ha pubblicato la documentazione di gara inerente le prime cinque graduate, eccetto che gli atti di cui la ricorrente chiede l’accesso.
Il ricorso, pertanto, è tempestivo.