Il Consiglio di Stato ribadisce la natura “mandatory” dei CAM nelle gare d’appalto.
La controversia verteva sulla gara per l’affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Tecnologici a servizio delle strutture aziendali dell’Azienda dei Colli.
Tale gara era stata bandita come “gara-ponte” a seguito dell’annullamento, da parte dello stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 4701/2024), degli atti di una precedente procedura aperta per mancato rispetto della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Siram aveva impugnato l’aggiudicazione a Getec Italia, riproponendo in appello due motivi di ricorso:
- Mancata applicazione dei CAM nella disciplina di gara.
- Composizione della Commissione (proposto in via subordinata).
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (TAR), con la sentenza n. 427/2025, aveva respinto il ricorso di primo grado.
L’Inammissibilità dell’Eccezione di Tardività
L’Azienda dei Colli aveva sollevato un’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e di improcedibilità dell’appello, argomentando l’obbligo di immediata impugnazione del bando di gara.
Il Consiglio di Stato ha rigettato tale eccezione, ribadendo un principio consolidato, in coerenza con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018:
- La violazione dell’obbligo di inserire i CAM nei bandi di gara può essere fatta valere tramite ricorso avverso l’aggiudicazione, da parte degli operatori economici che abbiano un interesse strumentale alla riedizione della gara.
- L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in via eccezionale, ovvero quando l’illegittimità della lex specialis impedisca la formulazione di un’offerta consapevole.
- Nel caso di specie, Siram non lamentava l’impossibilità di presentare l’offerta, ma l’illegittimità del bando per l’omissione dei CAM, un modello di tutela processuale ritenuto compatibile.
Il Principio di Fiducia non Sana il Vizio di Legittimità
Il TAR aveva rigettato il ricorso di Siram anche nel merito, valorizzando l’inserimento negli atti di gara e nell’offerta dell’aggiudicataria di riferimenti che avrebbero assicurato, in via equipollente, il requisito della sostenibilità ambientale.
Il giudice di primo grado aveva integrato tale conclusione con il principio della fiducia, sostenendo che Siram, avendo presentato un’offerta ispirata alla sostenibilità, non potesse strumentalmente far valere in seguito l’incompletezza della legge di gara.
Il Consiglio di Stato ha disatteso questa conclusione:
- È pacifico il mancato inserimento nella legge di gara dei CAM obbligatori.
- La condotta della ricorrente (ossia, aver presentato un’offerta che riempiva i supposti vuoti della prescrizione) non può “sanare” la genericità (o l’invalidità) del richiamo alla disciplina ambientale nella lex specialis.
- Il vizio di legittimità della gara non può essere escluso, soprattutto considerando che la ricorrente è stata lesa dall’esito della procedura, essendo risultata aggiudicataria un’altra offerta.
- Il richiamo ai princìpi di fiducia e buona fede non può tradursi nell’imposizione all’operatore privato di un onere volto a superare il vizio del provvedimento prima della gara, a pena dell’irricevibilità del ricorso.
Inoltre, il Collegio ha ribadito che la previsione di punteggi migliorativi per i CAM non può supplire alla carenza dell’inserimento obbligatorio (o “mandatory”) dei medesimi.
La Decisione Finale: Annullamento dell’Aggiudicazione
In accoglimento del primo motivo di appello e in riforma della sentenza del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado e ha annullato i provvedimenti impugnati, inclusa la Deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 10 luglio 2024.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia dell’eventuale contratto nelle more stipulato e ha condannato l’Azienda dei Colli e Getec Italia S.p.A. al pagamento delle spese legali del doppio grado del giudizio in favore di Siram S.p.A..